Art. 4.

      1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

          a) il 50 per cento al comune di Ostuni con l'obbligo, per l'amministrazione comunale,

 

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di destinare la metà di tali introiti ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate ovvero a iniziative, opere e servizi d'interesse pubblico, di miglioramento, di valorizzazione e di incremento del settore turistico;

          b) il 25 per cento alla provincia di Brindisi per iniziative, opere e servizi di interesse pubblico, di miglioramento, di valorizzazione e di incremento del settore turistico;

          c) il 25 per cento alla regione Puglia che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.